Con l’entrata in vigore della Legge 191/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre, è stato introdotto un quadro normativo significativo in merito alla sicurezza antincendio nelle case destinate a locazioni brevi. Il provvedimento, in vigore dal 17 dicembre, focalizza l’attenzione sull’adeguamento degli immobili ad uso abitativo gestiti in forma imprenditoriale, imponendo requisiti stringenti a garanzia della sicurezza degli occupanti. Tra le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), la legge del 15 dicembre 2023, n. 191 ha introdotto l’art. 13-ter inerente la Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale, che fornisce anche delle importanti disposizioni sulle norme antincendio da applicare a queste tipologie di strutture. L’articolo 13-ter della legge sottolinea l’importanza della sicurezza antincendio per le unità immobiliari destinate a locazioni brevi. Oltre al rispetto delle normative statali e regionali esistenti, la legge stabilisce requisiti specifici per gli impianti antincendio. Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti. Inoltre è obbligatorio posizionare estintori portatili a norma di legge in posizioni strategiche, prossime agli accessi e vicino alle aree di maggior rischio. In generale, è stata prevista, tramite procedura automatizzata e previa istanza dell’interessato sul sito del Ministero del Turismo, l’assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia sprovvista di CIN è prevista una sanzione pecuniaria da 800 a 8mila euro; la mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro 5.000. Al comma 7, l’articolo stabilisce che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o imprenditoriali sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Sono previste sanzioni per la violazione delle norme. Inoltre chi esercita l’attività, direttamente o tramite intermediario, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante. L’assenza di SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da 2mila a 10mila euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
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