Nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolar modo della prevenzione incendi, alcune attività lavorative sono assoggettate alla certificazione riguardo il rispetto della normativa prevenzione incendi, con la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Questa certificazione è il Certificato Prevenzione incendi. Il Datore di Lavoro deve quindi verificare che la propria attività rientri tra quelle comprese nell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Il D.P.R. 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Al fine dell’ottenimento del CPI da parte dei Vigili del Fuoco, il titolare dell’attività deve affidarsi ad un tecnico abilitato (ex legge 818/84) il quale predispone un progetto (corredato dalla documentazione prevista dal comma 7 dell’articolo 2 del D.P.R. 151/2011) finalizzato al rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione incendi. Il titolare deve quindi presentare mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con apposita istanza, la richiesta di esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco. Il Comando esamina il progetto e, avendo la facoltà di richiedere documentazione integrativa e di effettuare visite tecniche, si pronuncia sulla conformità dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Comando rilascia il CPI attestando il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il CPI deve essere rinnovato ogni 5 anni dichiarando l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e qualora vi fossero variazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza con un aggravio del rischio, bisogna avviare nuovamente le procedure previste dal D.P.R. 151/2011. Le variazioni possono essere modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Con l’avvenuta approvazione del D.P.R. 151/2011 si è modificato di molto il ruolo del professionista antincendio. Come avrete capito, attraverso la possibilità dell’autocertificazione il suo ruolo è diventato centrale , figura chiave di ampie responsabilità. Di fatto tutte le certificazioni e asseverazioni che sono a corredo della SCIA fanno capo al progettista antincendio. Una volta ottenuti tutti i permessi, tutta la documentazione etc. etc. bisogna anche avere degli impianti antincendio progettati e installati secondo la normativa, ognuno con il suo corretto manuale d’uso e manutenzione, soprattutto una dichiarazione di corretta posa in opera realizzata da un impresa abilitata, ossia che riporta la lettera G (impianti di protezione antincendio) come abilitazione nell’apposita sezione del camerale.

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