È considerato defibrillatore, sia esso manuale, semiautomatico o impiantabile, un dispositivo di tipo medico che serve a defibrillare un paziente in arresto cardiaco o fibrillazione ventricolare – quindi in pericolo di vita. Il defibrillatore è in grado di erogare una scarica elettrica diretta al cuore del paziente e limitare i danni di un’aritmia o di un arresto cardiaco potenzialmente fatale. I defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, DAE appunto, si differenziano da quelli manuali poiché dispongono di una tecnologia che rileva automaticamente la necessità di scarica diretta al cuore o meno. L’ultimo decreto emesso dal governo, cui facciamo riferimento in questo articolo, risale al 16 marzo 2023 e si intitola “Definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116”. Quest’ultimo fa seguito alla legge del 4 agosto 2021, n. 166 in cui si dispongono tutte le direttive per l’utilizzo dei DAE nella quale, in sostanza, si istituisce l’obbligo di presenza di un dispositivo DAE:
• presso le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno 15 impiegati e che eroghino servizi al pubblico (la priorità è specialmente rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università);
• negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno 2 ore;
• presso i gestori di pubblici servizi e sui mezzi di trasporto extraurbano
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